1.   PREMESSA

CA.FI.MA. S.p.A. (di seguito: Società), al fine di prevenire e contrastare efficacemente il rischio di reati che, ai sensi del D.lgs. 231/2001 (di seguito: Decreto), comportino la responsabilità amministrativa della Società che abbia avuto interesse o tratto vantaggio dal crimine commesso, adotta con determina dell’Amministratore Unico il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito: Modello).

L’organo amministrativo, con il presente Modello, formalizza e descrive principi, regole di comportamento e protocolli di gestione per specifici processi sensibili, atti a prevenire e contrastare il rischio che la Società sia condannata (o indagata) quale responsabile di illeciti derivanti da reati imputabili a soggetti aziendali qualificati.

La Società provvede a diffondere e rendere disponibile il Modello ed il contenuto del Codice Etico, all’interno e all’esterno dell’Azienda, affinché gli amministratori, i dirigenti, il personale ed i collaboratori nonché, in generale, le persone che intrattengono rapporti con essa, possano prenderne visione e conformarsi ai suoi principi, valori e norme etico-comportamentali.

1.   INTRODUZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEL RISCHIO DI RESPONSABILITÁ AMMINISTRATIVA DA REATO

La Società formalizza e descrive, nel presente documento di sintesi, nelle parti speciali di seguito allegate e nei protocolli di gestione di specifici processi sensibili, un complesso organico di principi, regole e strumenti di controllo, funzionale alla realizzazione ed alla capillare gestione di un sistema organizzativo atto a prevenire e contrastare efficacemente il rischio di reati che, ai sensi del Decreto, comportino la responsabilità amministrativa della Società che abbia avuto interesse o tratto vantaggio dal crimine commesso.

Con il presente Modello, l’organo direttivo della Società adotta ed implementa, oltre ad un impianto di regole di indirizzo, un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo necessarie a monitorare e prevenire il rischio che la Società sia condannata (o indagata) quale responsabile di illeciti derivanti da reati imputabili ad operatori aziendali o a persone comunque ricollegabili all’organizzazione aziendale.

2.   IL DECRETO LEGISLATIVO n. 231/2001

Il Decreto Legislativo n. 231/2001 recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, in attuazione della legge delega 300/2000, ha introdotto in Italia la responsabilità diretta degli enti, in sede penale, per i reati commessi nell’interesse o a vantaggio degli stessi, attribuendo al giudice penale la competenza a giudicare, in parallelo, la responsabilità dei soggetti cui è attribuita la commissione del reato e la responsabilità dell’impresa nell’interesse o a vantaggio della quale il reato sarebbe stato commesso.

Il presupposto essenziale per l’applicazione del decreto è, appunto, che gli illeciti siano commessi nell’interesse o a vantaggio delle società o degli altri enti destinatari della normativa, da parte di:

soggetti in posizione apicale (art. 5 lett. a) del decreto), quali persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

soggetti in posizione subordinata (art. 5 lett. b) del decreto) quali persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Tale responsabilità è autonoma rispetto a quella degli autori del reato e viene attribuita all’entità aziendale nel suo complesso con sanzioni che colpiscono il patrimonio o l’attività dell’Ente.

Il Decreto prevede espressamente che, a determinate condizioni, l’impresa possa essere esente da responsabilità. In particolare, nel primo caso, laddove il reato sia commesso da soggetti in posizione apicale, la responsabilità amministrativa dell’impresa sarà esclusa (art. 6, del decreto) se l’impresa prova:

  • di aver adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, prima della commissione del reato;
  • che le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e gestione;
  • che il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell’impresa, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (Organismo di Vigilanza e Controllo, di seguito OdV);
  • che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’OdV.

Nel secondo caso, ossia laddove il reato sia commesso da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti in posizione apicale, la responsabilità amministrativa (art. 7 comma I del decreto) sussiste nel caso in cui la commissione del reato sia stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza che i soggetti apicali hanno verso tali persone. Si prevede, però, all’art. 7 comma II, che: “in ogni caso, è esclusa l’inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza se l’impresa, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi”.

La responsabilità dell’impresa è, infine, esclusa (art. 5 comma II del decreto) se gli autori del reato hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.

La nuova responsabilità introdotta dal Decreto mira non soltanto a perseguire il patrimonio dell’ente, ma anche la sua operatività, vietandone e/o limitandone l’esercizio dell’attività. In particolare, l’art. 9 prevede due tipi di sanzioni volte a reprimere gli illeciti amministrativi:

  • sanzioni pecuniarie, applicabili a tutti gli illeciti, in misura variabile a seconda della gravità del reato e delle condizioni economiche e capacità patrimoniale dell’ente;
  • sanzioni interdittive, quali la sospensione o revoca di licenze o concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l’interdizione dall’esercizio dell’attività, l’esclusione o revoca di finanziamenti o contributi ed il divieto di pubblicizzare beni e servizi, applicabili per le ipotesi più gravi;

Inoltre, sono previste a titolo di sanzione accessorie:

  • la confisca del prezzo o del profitto del reato, applicabile senza limitazione, al fine di evitare che l’ente si arricchisca ingiustamente tramite la commissione di reati;
  • la pubblicazione della sentenza di condanna, da applicarsi congiuntamente alle sanzioni interdittive, nei casi di particolare gravità.

In sintesi, i reati che assumono rilievo, ai fini della disciplina in esame (art. 24 e ss.), possono essere suddivisi nelle seguenti tipologie indicate nell’allegato elenco dei reati.

2.1. Attuazione dell’art. 6 del decreto “231”.

Il Decreto statuisce che la società non risponde dei reati sopraindicati sia nel caso in cui il reo (sia esso in posizione apicale o dipendente) abbia agito nell’esclusivo interesse proprio o di terzi, sia nel caso in cui la società dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati (art. 6).

Al fine di poter beneficiare dell’esenzione di responsabilità, l’ente dovrà quindi dimostrare:

  • di aver adottato e attuato modelli idonei a prevenire reati della specie di quelli verificatisi;
  • di aver vigilato sull’effettiva operatività e osservanza dei modelli, creando al suo interno una struttura (OdV) con requisiti e poteri richiesti dall’art. 6, comma 1, lettere a), b),c), d) del decreto.

L’importanza di una effettiva applicazione del modello organizzativo è evidenziata anche nella Relazione allo schema del D. Lgs. 231/01, in cui si osserva che il “il requisito indispensabile perché nell’adozione del modello derivi l’esenzione da responsabilità è che esso venga anche efficacemente attuato: l’effettività rappresenta dunque un punto qualificante ed irrinunciabile del nuovo sistema di responsabilità”.

Il Modello studiato per CA.FI.MA. S.p.A. è stato specificamente calibrato sul contesto operativo dell’impresa, attraverso la fissazione di regole di condotta puntuali e procedure di gestione “a norma” dei processi sensibili. La costruzione di un Modello “su misura” della realtà aziendale costituisce il primo presidio del sistema di controllo del rischio penale d’impresa delineato dall’art. 6 del Decreto. Tale tesi è stata avvalorata dalla stessa giurisprudenza che ha osservato che il modello deve prevedere “in relazione alla natura e alla dimensione dell’organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell’attività nel rispetto della legge ed a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio” (G.I.P. Trib. Milano, ordinanza 20.09.2004).

Inoltre – anche in attuazione dell’art. 6, comma 3, del Decreto – CA.FI.MA. S.p.A. ha tratto, nella predisposizione del presente Modello, tutte le opportune indicazioni contenute nelle Linee Guida Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001, approvate nel giugno 2021.

2.2. Tipologie di Reato analizzate nel Modello

Nella costruzione del Modello, al fine di garantirne l’effettiva adozione da parte della Società, è molto importante effettuare un’analisi delle modalità di attuazione dei reati presupposto 231, considerando soprattutto la “storia” dell’ente, la particolarità del contesto economico sia nazionale che internazionale in cui opera, nonché le dimensioni e la struttura organizzativa con cui svolge la propria attività.

Ai fini della predisposizione del presente Modello sono state prese in considerazione, in prima battuta e con riserva di approfondire le altre tipologie di reato richiamate dal Decreto in una seconda fase, le fattispecie di seguito riportate:

  • reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento alla corruzione e alla truffa ai danni della P.A.;
  • le fattispecie di c.d. reati societari e tributari al cui rischio di commissione è esposta, in concreto, l’azienda;
  • reati di riciclaggio e ricettazione;
  • crimini informatici e trattamento illecito dei dati;
  • induzione a non rendere dichiarazione o rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria
  • reati di criminalità organizzata;

Dette fattispecie saranno oggetto di puntuale trattazione nelle parti speciali del presente Modello, oltre ad essere il punto di riferimento normativo degli specifici protocolli “diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire” ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. b) del Decreto.

2.3. Finalità del Modello e del Codice Etico

L’adozione del Modello organizzativo e del Codice etico non vuole essere, per CA.FI.MA. S.p.A., un semplice adempimento formale al Decreto 231/01, ma ha l’ambizione di ottemperare alle relative prescrizioni ed enunciare gli alti principi e valori che la Società intende affermare e perseguire in tutti i rapporti nei quali si sostanzia la propria attività.

Entrambi gli strumenti perseguono, nella loro concreta attuazione, un obiettivo comune: salvaguardare il rispetto della legalità nell’operato aziendale, anche a prescindere da possibili situazioni di responsabilità contestate ai suoi esponenti.

In particolare, attraverso l’individuazione di regole di comportamento che abbiano valore etico, CA.FI.MA. S.p.A. migliora la sua organizzazione, così da poter assicurare lo svolgimento della sua missione aziendale e da favorire la creazione ed il mantenimento di un clima di fiducia con i suoi portatori di interesse, interni ed esterni.

Con l’adozione del Modello si risponde, invece, a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reato che, commessi a vantaggio o nell’interesse dell’azienda, possono comportare la responsabilità amministrativa a carico dell’Ente.

Ogni destinatario di tali atti è consapevole che in nessun caso l’intenzione di agire nell’interesse o a vantaggio di CA.FI.MA. S.p.A. giustifica il compimento di atti e comportamenti in contrasto con le prescrizioni del Modello e del Codice Etico, ai quali deve riconoscersi valore prioritario ed assoluto.

Per CA.FI.MA. S.p.A. l’obiettivo finale dell’adozione di un Modello pienamente conforme alle prescrizioni del Decreto 231/2001 è creare le condizioni effettive per il rispetto costante e permanente della legalità in Azienda, a tutti i livelli (dirigenziale, amministrativo, gestionale ed operativo) ed in tutte le possibili estrinsecazioni del rischio di fatti illeciti.

Al fine di creare le condizioni ottimali al perseguimento di tali obiettivi, la Società ha deciso di integrare le procedure aziendali, laddove esistenti, con alcuni protocolli specifici e di proceduralizzare tutta una serie di attività a rischio reato.

2.4. Adozione del Modello

Il Modello costituisce «atto di emanazione dell’organo dirigente», ai sensi dell’art. 6 co. 1 lett. a) del Decreto: quindi, la sua adozione e le sue eventuali successive modifiche e integrazioni rientrano nella competenza dell’Organo Amministrativo di Caifima S.p.A., da esercitarsi con apposita delibera, in cui lo stesso Amministratore Unico dichiara di impegnarsi al rispetto del presente Modello.

Considerata l’importanza di dare adeguata informazione ai destinatari del Modello, la Società si impegna a garantirne l’effettiva conoscenza tra i Destinatari, mediante apposite attività di comunicazione, nonché ad attivare un piano di formazione periodica al personale sui relativi contenuti.

L’organo competente a verificare la corretta attuazione del presente Modello tra tutti i Destinatari è l’OdV, istituito ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto, che ne cura anche l’aggiornamento rispetto all’evoluzione normativa, al possibile mutamento della struttura organizzativa e gestionale della Società ed agli sviluppi economici, finanziari e commerciali dell’attività d’impresa. Ciascuna funzione aziendale è responsabile dell’applicazione del Modello Organizzativo nell’ambito delle mansioni di propria competenza.

2.5. Destinatari del Modello

Destinatari del Modello sono i soggetti in posizione “apicale” – compresi gli organi direttivi della Società – nonché quelli sottoposti alla direzione o vigilanza degli “apicali”, ai sensi dell’art. 5 del Decreto. Nell’una e nell’altra categoria possono rientrare:

  1. gli Organi sociali (Amministratore Unico, Direttore Generale, Collegio Sindacale o Sindaco Unico, procuratori, nonché qualsiasi altro soggetto che eserciti, anche in via di fatto, poteri di rappresentanza, decisionali e/o di controllo all’interno della Società);
  2. il Personale, sia marittimo che amministrativo, formalmente inquadrato in organico sia sulla base di contratti di lavoro subordinato sia sulla base di rapporti libero-professionali;
  3. i Consulenti non inquadrati in organico e chiunque eroghi (in forma individuale o associata) prestazioni in nome e/o per conto della Società o sotto il Suo controllo.

A tutti i Destinatari è fatto esplicito divieto di tenere qualsiasi comportamento non conforme a quanto previsto dal Modello, anche se realizzato nell’interesse della Società o al fine di recarle un vantaggio.

3.   IL PROGETTO 231 IN CA.FI.MA. S.P.A.

Su incarico dell’AU di CA.FI.MA. S.p.A., sono state condotte una serie di interviste con l’obiettivo di comprenderne il funzionamento reale, volte a conoscere la struttura organizzativa della Società, l’aderenza con la struttura delineata attraverso l’organigramma ed i processi formalizzati, la gestione dei flussi informativi e autorizzativi, i sistemi di deleghe e procure nonché i controlli effettuabili attraverso la documentazione tracciata e conservata.

Il progetto ha tenuto necessariamente conto del peculiare business di CA.FI.MA. S.p.A.: ciò allo scopo di svolgere le attività di mappatura ed analisi del rischio (c.d. risk mapping e risk assessment), necessarie al fine di addivenire all’adozione di un Modello idoneo a prevenire, in termini di effettività e concretezza, la possibilità, anche remota, del realizzarsi delle fattispecie di reato previste dal Legislatore.

All’esito dell’analisi del rischio, CA.FI.MA. S.p.A. ha adottato il Modello, i cui tratti essenziali sono rappresentati nel presente Documento di Sintesi.

Il Modello è stato successivamente integrato in piena collaborazione con l’Odv e i referenti interni aziendali.

4.1. L’attività di Aggiornamento del Modello

In conformità alle Linee Guida Confindustria, l’analisi e l’aggiornamento del Modello sono condotte in piena collaborazione con l’OdV.

Tale attività è stata svolta operativamente, procedendo ad un monitoraggio dei processi-chiave, allo scopo di verificare le aree operative che, in relazione all’attuale contesto di CA.FI.MA. S.p.A., potrebbero comportare un nuovo livello di rischio.

I protocolli – ritenuti prioritari rispetto allo sviluppo del progetto 231 in corso – costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Modello.

5. Struttura del Modello in CA.FI.MA. S.p.A.

Il presente Documento di Sintesi del Modello è costituito da una Parte Generale e dalle Parti Speciali relative alle singole fattispecie di reato.

Nella presente Parte Generale, dopo aver effettuato una breve ma necessaria illustrazione della ratio e dei principi del Decreto, si è proceduto ad una ricognizione della struttura aziendale, della sua attività e dell’organizzazione interna, individuando i diversi profili di responsabilità.

Le componenti strutturali di tale Modello sono le seguenti:

  1. il sistema di Governance;
  2. il sistema di deleghe e procure;
  3. la gestione dei flussi finanziari;
  4. i protocolli;
  5. il Codice Etico;
  6. comunicazione e formazione del personale, sia amministrativo che marittimo;
  7. il sistema disciplinare;
  8. nomina, composizione e poteri dell’Organismo di Vigilanza.

Ogni Parte Speciale dettaglia i presidi organizzativi adottati per la gestione del rischio nelle singole aree oggetto di rilevazione nella fase di risk assessment, evidenziando in particolare:

  •  i processi a potenziale “rischio reato” e le relative attività sensibili;
  •  le funzioni / i servizi / gli uffici aziendali che operano nell’ambito delle aree a rischio reato o delle attività sensibili;
  •  i reati astrattamente perpetrabili;
  •  le aree ‘’strumentali’’, nonché i soggetti che in esse agiscono;
  •  i principi di controllo rilevanti nell’ambito delle singole aree di rischio e strumentali;
  •  i principi di comportamento da rispettare al fine di ridurre e, ove possibile eliminare, il rischio di commissione dei reati.

6. CA.FI.MA. S.P.A.

CA.FI.MA. S.p.A. (di seguito, anche “la Società”) è una società a capo di un gruppo  con lunga e consolidata tradizione nel settore dei trasporti marittimi.

Il Gruppo Cafiero Mattioli è un’organizzazione armatoriale che ha la proprietà, armamento e gestione di mezzi offshore e di gasiere.

La Holding del Gruppo è la Cafiero Mattioli Finanziaria di Maria Laura Cafiero & C. – CA.FI.MA. S.p.A. ed esercita, non nei confronti del pubblico, le seguenti attività:

–        l’assunzione di partecipazioni a scopo di stabile investimento, non finalizzato alla alienazione, in altre società od enti sia in Italia che all’estero, eventualmente caratterizzato da interventi volti alla riorganizzazione aziendale, nonché’ al soddisfacimento delle esigenze finanziarie delle aziende partecipate;

–        l’assunzione e la gestione a carattere temporaneo di titoli e partecipazioni purché’ non caratterizzate da interventi volti alla riorganizzazione aziendale e/o allo sviluppo produttivo, nonché’ al soddisfacimento delle esigenze finanziarie delle aziende partecipate;

–        la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma a società facenti parte del gruppo di appartenenza; la compravendita di titoli obbligazionari, pubblici e privati e di titoli del debito pubblico, con esclusione delle attività riservate dalla legge 2 gennaio 1991 n. 1 agli intermediari professionali iscritti in appositi albi.

Essa può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell’oggetto sociale, prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia, anche reale, e ciò anche per debiti di società facenti parte del gruppo.

Nello svolgimento delle attività suindicate, CA.FI.MA. SPA intrattiene rapporti infragruppo con le altre imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle appartenenti al Gruppo:

Le Società del Gruppo sono così organizzate:

–        Scinicariello Ship Management s.r.l. è una società di servizi tecnici ed amministrativi di lunga e consolidata tradizione nel settore dei trasporti marittimi. La società, che ha sede a Napoli, cura i servizi di assistenza tecnica ed amministrativa per la società del gruppo CA.FI.MA.. La Scinicariello Ship Management S.r.l. è membro delle seguenti organizzazioni internazionali: Intercargo, Intertanko, BIMCO.

–        Augusta Offshore S.p.A. e Asso Marittima Navegacao operano nel settore offshore e svolgono attività di assistenza tecnico-logistica alle piattaforme petrolifere per il loro posizionamento e durante le fasi di esplorazione, perforazione ed estrazione del greggio e del gas;

–        Synergas srl con socio unico, società armatrice e di gestione di navi gasiere.

 

Le Società del gruppo hanno ottenuto la certificazione di conformità ai requisiti della normativa ISO 9001.

La Scinicariello è certificata anche ISO 14001, certificazione ambientale, per la gestione delle navi di proprietà di Augusta Offshore.

La Synergas è certificata anche ISO 14001, ambientale, ISO 45001, sicurezza, e 50001, per la gestione della energia.

7. Il sistema di governance in CA.FI.MA. S.P.A.

L’analisi organizzativa di CA.FI.MA. S.P.A. è stata effettuata sulla base della ricognizione documentale effettuata durante il risk assessment.

In particolare sono stati analizzati: la visura camerale della Società, i poteri attribuiti con deleghe e procure e l’organigramma aziendale.

Aspetti Societari

L’organo amministrativo di CA.FI.MA. S.P.A. è l’Amministratore unico, che è investito dei più ampi poteri per la gestione senza eccezioni di sorta con facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l’attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi solo quelli riservati per legge all’assemblea dei soci.

Tra gli organi sociali figura anche il Collegio Sindacale.

l’Amministratore unico,

svolge le funzioni proprie per l’attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, nei limiti di quanto consentito dalla legge e dallo Statuto, con professionalità, autonomia, indipendenza e responsabilità nei confronti della Società, degli Enti pubblici e, in generale, dei Terzi.

Ha, difatti, la legale rappresentanza della società di fronte a terzi ed in giudizio davanti a qualsiasi autorità.

Inoltre, l’AU

  • ha l’onere di astenersi da qualsiasi attività che possa ledere gli interessi della Società – compreso l’interesse all’osservanza del presente Modello e del Codice Etico – ovvero dal perseguire interessi propri o di terzi anche solo potenzialmente confliggenti e/o pregiudizievoli per la Società. In tali evenienze, l’Organismo di vigilanza, ai sensi dell’art. 2391 cod. civ., deve esserne informato tempestivamente;
  • assume l’impegno di far rispettare scrupolosamente le prescrizioni comportamentali di cui al presente Modello ed i valori enunciati nel Codice Etico, nei confronti di tutti i Destinatari.

Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale ha il compito di:

  • controllare l’amministrazione della Società ed il suo corretto funzionamento,
  • vigilare sull’osservanza delle norme di legge, dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni sociali, sulla corretta amministrazione della società ed adempie a tutte le funzioni che gli sono demandate dalla legge.

Inoltre, il Collegio Sindacale vigila sull’adeguatezza e funzionalità del sistema di controlli interni, nonché del sistema di gestione e controllo dei rischi.

 8. IL SISTEMA ORGANIZZATIVO IN CA.FI.MA. S.P.A.

La Società ha adottato un sistema organizzativo basato sulla segmentazione strutturata ed organica dei ruoli e delle responsabilità (c.d. segregation of duties), al fine di garantire:

  1. la tracciabilità / trasparenza delle decisioni assunte nell’ambito dei processi a rischio di reato;
  2. l’adozione di un sistema di deleghe e procure, in modo da individuare e contrapporre per ogni processo:
    • Chi fa – che cosa – quando;
    • Chi autorizza – che cosa – quando;
    • Chi controlla – che cosa – quando;
    • Chi ha potere di firma – come (congiunta/disgiunta) – per che cosa.

La predetta segmentazione è posta a salvaguardia del principio-cardine del “sistema 231”, secondo cui nessuno può gestire in autonomia un intero processo, rendendo effettiva la separazione tra chi esegue materialmente un’attività, chi l’autorizza e chi è deputato al controllo della stessa.

In tal modo, eventuali operazioni illecite richiederanno necessariamente l’accordo di più soggetti, volto ad aggirare, mediante frode, le prescrizioni del Modello: la prova di tale elusione – che emerge dalle risultanze del sistema complessivo di gestione e prevenzione degli illeciti “231” (Modello Organizzativo, Codice Etico, singoli protocolli) – è tale da escludere la responsabilità dell’ente.

Il rispetto di un sistema coerente di segmentazione dei ruoli e delle responsabilità costituisce altresì presidio primario di trasparenza, lealtà e correttezza del nuovo governo societario nell’espletamento delle proprie funzioni, interne ed esterne, anche ai fini di salvaguardia dell’immagine e del buon nome aziendale e del rapporto di fiducia instaurato con i clienti e con i terzi in generale.

L’assetto organizzativo aziendale risulta così articolato:

  • Amministratore Unico: organo apicale che –come detto sopra- nello svolgimento delle proprie funzioni di indirizzo e coordinamento dell’attività di impresa e nel determinare e fissare le strategie e gli obiettivi aziendali, promuove l’effettiva applicazione del Modello da parte di tutti i Destinatari e recepisce le indicazioni e gli input dell’OdV;
  • Collegio Sindacale: organo apicale deputato al controllo sull’adeguatezza dell’assetto amministrativo ed organizzativo, sul rispetto dei principi di corretta gestione ed amministrazione. Tale organo può essere individuato come un ulteriore presidio di controllo sull’efficace adozione del Modello Organizzativo 231;
  • i consulenti esterni non inquadrati in organico;
  • Scinicariello Ship Management S.r.l., che eroga attività amministrative e finanziarie per conto della capogruppo, in virtù di un contratto di service, in seguito laddove si richiama la funzione competente di CA.FI.MA. si intende la relativa funzione della Scinicariello.

In posizione di autonomia ed indipendenza funzionale da ogni altra posizione apicale – compreso il socio accomandatario – deve essere istituita, la figura dell’Organismo di Vigilanza, prevista dall’art. 6 del Decreto, a presidio della efficace attuazione del Modello Organizzativo anti-reato.

9. L’ATTRIBUZIONE DI POTERI E LE DELEGHE DI FUNZIONI

CA.FI.MA. S.P.A. ha adottato una ripartizione di funzioni congrua al principio della separazione dei compiti, in base al quale (come già indicato in sede di enunciazione dei principi generali dei Modelli 231) nessuno può gestire in autonomia un intero processo.

Necessità operative e di funzionalità gestionale rendono opportuno che il Vertice aziendale deleghi formalmente ed efficacemente alcune mansioni ed i relativi poteri di intervento, mantenendo compiti di controllo, più o meno incisivi ed ampi, in relazione alla materia delegata ed alla qualifica/livello dei delegati.

9.1. Criteri di attribuzione di deleghe  e procure

Si ritiene opportuno, prima di descrivere i criteri di attribuzione di deleghe e procure adottati da CA.FI.MA. SAPA, dare una definizione degli stessi.

Per “delega” si intende quell’atto interno di attribuzione di poteri, compiti e funzioni che specifica il contenuto gestionale delle job description e viene riversato nel modello di organizzazione aziendale.

I criteri di attribuzione della delega di funzioni sono espressione di parametri mutuati dalla giurisprudenza e codificati, con valenza di portata generale, dal nuovo Testo Unico in materia di sicurezza del lavoro (art. 16 D.Lgs. 81/2008), secondo i quali:

  1. la delega risulta da atto scritto recante data certa;
  2. il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
  3. la delega attribuisce al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
  4. il delegato deve essere provvisto dell’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
  5. la delega deve essere accettata dal delegato per iscritto;
  6. alla delega va data adeguata e tempestiva pubblicità.

La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al delegante, in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

Per “procura” si intende l’atto giuridico, rivolto ai terzi, con cui un soggetto (detto rappresentato) conferisce il potere di compiere atti giuridici in suo nome e nel suo interesse ad un altro soggetto (detto rappresentante); gli effetti di questi atti giuridici saranno direttamente imputati al rappresentato stesso.

I criteri di assegnazione delle procure sono i seguenti:

  1. le procure generali – preordinate alla cura di tutti gli affari dell’ente rappresentato (o ad una categoria di affari) – vengono conferite soltanto ai titolari di quelle funzioni aziendali che necessitano, per lo svolgimento dei loro incarichi, di poteri di rappresentanza dell’azienda;
  2. le procure speciali – che riguardano il compimento di specifici atti – descrivono i poteri di gestione conferiti, l’estensione dei poteri di rappresentanza ed i limiti del potere di firma e/o di spesa;

Le procure conferite si estinguono con il compimento, da parte del procuratore, degli atti per cui era stata conferita la procura; con la morte del procuratore o del rappresentato; con la revoca da parte del rappresentato; con la rinunzia da parte del procuratore o con il fallimento del rappresentato.

9.2. Modalità di esercizio di deleghe e procure

Allo stato attuale, il sistema procuratorio di CA.FI.MA. SPA risulta articolato sula seguente ripartizione di poteri:

  • all’Amministratore Unico sono attribuite le funzioni proprie per l’attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, nei limiti di quanto consentito dalla legge e dallo Statuto, con professionalità, autonomia, indipendenza e responsabilità nei confronti della Società, degli Enti pubblici e, in generale, dei Terzi.

10. GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

L’art. 6, comma 2, lett. c) del Decreto 231/2001 prevede l’obbligo di individuare specifiche modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati.

A tal fine, la Società opera in conformità ai principi di gestione delle risorse finanziarie, sulla base dei tre principi cardine individuati ed esplicitati dalle Linee Guida Confindustria:

  1. Principio della segregazione – “Nessuno può gestire in autonomia un intero processo”. In ossequio a tale principio, CA.FI.MA. S.P.A. adotta, nella gestione delle risorse finanziarie, specifici protocolli che assicurano la separazione e l’indipendenza funzionale tra coloro che assumono le decisioni di impiego delle risorse finanziarie, coloro che attuano tali decisioni e coloro ai quali sono affidati i controlli circa la corretta gestione delle risorse finanziarie impiegate.
  2. Principio della tracciabilità – “Ogni operazione, transazione, azione deve essere: verificabile, documentata, coerente e congrua”. In ossequio a tale principio, tutte le operazioni che comportano l’utilizzazione o l’impegno di risorse finanziarie devono avere una causale espressa e verificabile ed essere documentate e registrate, con mezzi manuali o informatici, in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile. Il relativo processo decisionale deve essere sempre verificabile e per nessuna ragione è consentito che i fondi della Società e la relativa movimentazione possano non essere registrati documentalmente.
  3. Principio del controllo – “Documentazione dell’attività di controllo”. In ossequio a tale principio, tutte le operazioni che comportano utilizzazione o impegno di risorse finanziarie devono essere soggette ad un sistema di controllo, esercitato dall’OdV, idoneo a documentare – ad esempio attraverso la redazione di report o verbali – lo svolgimento di verifiche e/o attività di supervisione.

11. MISURE DI PREVENZIONE E CONTROLLO: I PROTOCOLLI

Il Decreto 231 richiede che i modelli di organizzazione, gestione e controllo, per poter funzionare correttamente, devono “prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire”.

I protocolli comportamentali integrano il “cuore” del Modello adottato da CA.FI.MA. S.P.A.. L’istanza di prevenzione dei reati, che trova nella Parte Generale del Modello la fisionomia degli istituti deputati a governarla e nelle singole Parti Speciali la descrizione dei processi sensibili e dei principi di controllo da adottare, si specifica con il ricorso a disposizioni “cautelari” che traducono in puntuali prescrizioni operative quel dovere organizzativo dei processi a rischio che grava sull’ente.

Queste cautele si risolvono nella individuazione di modalità di condotta idonee a disinnescare o ridurre al minimo un rischio ben determinato, grazie ad un processo che coinvolge una pluralità di soggetti e di funzioni chiamati ad assumere decisioni sequenziali.

La redazione dei singoli protocolli avviene sulla base di una serie di principi ispiratori comuni delle decisioni aziendali, di seguito indicati:

  • ogni protocollo viene verificato nella sua conformità alle norme di legge che regolano le materie di riferimento, viene approvato dai soggetti interessati ed ufficialmente deliberato dal Socio accomandatario.
  • l’aggiornamento dei protocolli, per variazioni dell’attività della società, mutamenti nei processi aziendali o modifiche normative, è di competenza dell’Organismo di Vigilanza e forma parte integrante del Modello;
  • ogni protocollo, al fine di garantire il pieno rispetto dei principi di tracciabilità e controllo, contiene una descrizione delle procedure interne da seguire per lo svolgimento dell’attività, indicando anche i soggetti titolari delle funzioni coinvolte, le relative competenze/responsabilità e le modalità di applicazione, la modulistica di supporto dell’intero processo, le regole di archiviazione e le modalità di controllo del processo stesso.

In tal modo si assicura:

  • la segregazione di ruoli tra funzioni di autorizzazione, esecuzione e controllo del processo;
  • l’individuazione di un unico Responsabile del processo a rischio di reato, quale soggetto garante dell’effettiva applicazione del protocollo e primo referente dell’OdV.

L’osservanza e l’effettività dei protocolli è oggetto di monitoraggio costante da parte dell’OdV, che propone al Socio accomandatario di CA.FI.MA. S.P.A. aggiornamenti e modifiche organizzativo-procedurali finalizzate ad assicurare adeguato presidio dei rischi per eventuali non conformità dei comportamenti e delle prassi rilevate nella fase di audit.

12. IL CODICE ETICO, COMPONENTE ESSENZIALE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

I principi ed i valori che ispirano l’attività di CA.FI.MA. S.P.A. sono da oggi racchiusi in un nuovo documento aziendale: il Codice Etico.

Il Codice Etico è componente essenziale del Modello di organizzazione e gestione atto a prevenire reati, previsto dall’articolo 6 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

Tale Codice, peraltro, non vuole essere un semplice adempimento formale al Decreto 231, ma ha l’ambizione di enunciare gli alti principi ed i valori che la Società intende affermare e perseguire in tutti i rapporti nei quali si sostanzia la propria attività.

Il Codice è approvato dal vertice aziendale e la sua osservanza è di fondamentale importanza per il buon funzionamento, la reputazione e la credibilità di CA.FI.MA. S.P.A. nel contesto sociale e professionale in cui opera.

Il Codice Etico si applica, quindi, all’intero assetto aziendale di CA.FI.MA. S.P.A. ed ai portatori di interesse con i quali la società intrattiene rapporti (collaboratori esterni, fornitori, clienti, consulenti), fatta salva l’applicazione delle norme inderogabili di legge.

I principi ed i valori che informano il Codice Etico e le regole comportamentali nelle quali esse si traducono sono perseguiti e rispettati in ogni momento della vita dell’impresa ed in ogni contesto nel quale essa sia chiamata ad operare.

L’OdV preposto al controllo del Modello adottato da CA.FI.MA. S.P.A. a norma del citato art.6 ha cura di perfezionare ed innovare i contenuti del Codice Etico in ragione dell’evoluzione del complesso normativo e dei mutamenti dell’ambito degli obiettivi dell’attività d’impresa.

Il rispetto attento e rigoroso di quanto trattato dal presente Codice da parte di:

  • tutti i collaboratori di CA.FI.MA. S.P.A. con qualsivoglia funzione e qualifica,
  • professionisti che (in forma individuale o quali componenti di un’Associazione professionale) erogano prestazioni nell’interesse della Società,
  • organi sociali,
  • procuratore,
  • sindaci,
  • consulenti,
  • partners commerciali,
  • qualsiasi soggetto che operi in nome e per conto di CA.FI.MA. S.P.A. (destinatari del Codice),

si pone come linea fondamentale e ispiratrice di ogni attività ed iniziativa assunta dalla Società.

In particolare, tutti i destinatari, senza alcuna eccezione, uniformano lo svolgimento delle proprie mansioni nell’ambito delle proprie responsabilità ai principi enunciati nel Codice Etico; è dovere di tutti i destinatari conoscere il contenuto del Codice, comprenderne il significato ed eventualmente attivarsi per chiedere chiarimenti in ordine allo stesso.

I destinatari del Codice hanno l’obbligo di osservarne le disposizioni sia nei rapporti tra loro che nei rapporti con i terzi. In dettaglio:

  • l’organo di amministrazione svolge le proprie funzioni, in particolare quelle di indirizzo, coordinamento e controllo, adeguandosi ai principi del Codice;
  • i collaboratori esterni (fornitori, consulenti, ecc.) sono vincolati alle previsioni del Codice previo inserimento, nei rispettivi contratti, di apposite clausole che stabiliscono l’obbligo di osservarne le disposizioni; con la medesima clausola la Società si riserva la facoltà di risolvere il contratto nei casi di violazione delle disposizioni del Codice da parte dei suddetti collaboratori.

L’organo competente a verificare la corretta attuazione del presente Codice tra tutti i Destinatari è l’OdV, che ne cura anche l’aggiornamento rispetto all’evoluzione normativa, al possibile mutamento della struttura organizzativa e gestionale della Società ed agli sviluppi economici, finanziari e commerciali dell’attività d’impresa. Ciascuna funzione aziendale è responsabile dell’applicazione del Codice Etico nell’ambito delle mansioni di propria competenza.

I Destinatari del presente Codice possono segnalare una presunta violazione del Codice stesso all’Organismo di Vigilanza, che provvederà a valutare la segnalazione impegnandosi ad assicurare la riservatezza dell’identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge. Le segnalazioni presentate in buona fede non potranno comportare ripercussioni negative ai danni del segnalante, anche nel caso in cui le stesse dovessero risultare infondate.

13. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE

Formazione e comunicazione sono due aspetti fondamentali individuati dal Decreto 231 per un corretto funzionamento del Modello Organizzativo.

Il sistema di comunicazione e formazione è gestito sotto la supervisione dall’OdV.

13.1 Attività di comunicazione

La Società è impegnata in una campagna di promozione e comunicazione sulle tematiche legate alla prevenzione dei reati che possano comportare la responsabilità amministrativa ai sensi del Decreto 231.

Ai fini di una corretta divulgazione e conoscenza delle regole di condotta contenute nel Codice Etico e nel Modello Organizzativo, tali documenti sono pubblicati sul sito web del Gruppo CA.FI.MA.

Per tale ragione, viene garantita la divulgazione infraziendale del presente Documento e del Codice Etico, con un diverso grado di approfondimento, in relazione al livello di coinvolgimento dei soggetti coinvolti nelle aree sensibili e strumentali alla potenziale commissione dei reati rilevanti per il Decreto.

13.2 Attività di formazione

CA.FI.MA. S.P.A. considera la formazione un aspetto fondamentale per la crescita dei propri collaboratori.

L’attività di formazione, finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto 231/2001, è differenziata nei contenuti e nelle modalità di erogazione in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell’area in cui operano, dei poteri e delle mansioni loro conferiti.

Il piano di formazione, in linea generale, prevede l’utilizzo di diverse modalità di erogazione, funzionali alla posizione – “apicale” o “subordinata” – dei destinatari e, soprattutto, del grado di rischio penale ipotizzato nell’area in cui operano (seminari mirati, prodotti e-learning, formazione in aula su specifici protocolli di prevenzione del rischio, ecc.).

L’attività di formazione sarà effettuata in due momenti:

  • una formazione generale, che riguarda tutte le entità che collaborano con la società. Particolare attenzione sarà dedicata al sistema disciplinare in quanto al fine di disporre di un idoneo modello è necessario stabilire una interrelazione tra sistema disciplinare e quello informativo-formativo;
  • una formazione specifica rivolta esclusivamente alle aree a rischio (socio accomandatario, procuratore) diretta ad illustrare la mappatura dei rischi di irregolarità, definire le specifiche criticità di ogni area, illustrare le procedure di adeguamento adottate dalla Società per prevenire le irregolarità, l’individuazione dei responsabili di ogni singola area.

14. L’ORGANISMO DI VIGILANZA: composizione, nomina e durata

L’Odv è nominato con delibera dell’AU l’Odv resta in carica per il numero di esercizi sociali stabiliti dall’AU. CA.FI.MA. S.p.A. è sottoposta al controllo dell’OdV, quale organismo indipendente che assume i compiti previsti dalla normativa (art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto).

L’OdV di CA.FI.MA. S.p.A. è un organismo collegiale composto da due membri esterni, di cui uno con funzioni di Presidente e un membro interno.

I componenti dell’ODV che hanno un rapporto di lavoro dipendente con le società del Gruppo CA.FI.MA cesseranno automaticamente dalla carica, anche prima della sua naturale scadenza, in caso di cessazione di tale rapporto di lavoro, salva sua rinomina o conferma da parte dell’organo amministrativo.

14.1 Requisiti dell’OdV

L’Amministratore Unico cura che la scelta dei membri dell’OdV – tra figure professionali esterne od interne alla Società – garantisca sempre i caratteri di autonomia, indipendenza e continuità d’azione richiesti dalla legge e dalle Linee Guida confindustriali.

I componenti esterni dell’OdV, al momento della nomina e per tutta la durata del loro incarico, non devono:

  1. rivestire incarichi esecutivi o delegati nell’Amministrazione della Società;
  2. svolgere funzioni commerciali per conto della Società;
  3. intrattenere rapporti di affari con la Società, con società da essa controllate o ad essa collegate, né intrattenere significativi rapporti di affari con l’AU;
  4. avere rapporti con o far parte del nucleo familiare dell’AU, intendendosi per nucleo familiare quello costituito dal coniuge e dai parenti ed affini entro il quarto grado;
  5. risultare titolari, direttamente o indirettamente, di partecipazioni rilevanti nel capitale della Società;
  6. essere stati membri di Organismi di Vigilanza di enti sottoposti a sanzioni previste dal D. Lgs. 231/2001 nel corso del relativo mandato;
  7. essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’Autorità giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione;
  8. essere sottoposti ad un procedimento penale suscettibile di concludersi con una condanna:
  • a pena detentiva, per uno dei reati previsti in materia bancaria, finanziaria e tributaria;
  • a pena detentiva, per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del Codice civile e nel R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
  • alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la P.A., la fede pubblica, il patrimonio, l’ordine pubblico e l’economia pubblica;
  • alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per qualunque delitto compreso tra i reati richiamati dal D. Lgs. 231/2001.

Le preclusioni di cui alla precedente lettera h) valgono altresì in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti di cui all’art. 444 c.p.p. salvo che sia intervenuta l’estinzione del reato.

I componenti dell’OdV sono tenuti a sottoscrivere, al momento della nomina una dichiarazione attestante la sussistenza di tali requisiti di eleggibilità e onorabilità e, comunque, a comunicare immediatamente all’Amministratore Unico e allo stesso OdV l’insorgere di una delle condizioni ostative di cui sopra.

Cause esclusive di revoca dell’OdV sono le seguenti:

  • grave inadempimento agli obblighi di vigilanza e di controllo;
  • prolungata inattività;
  • mancata segnalazione di situazioni critiche all’Amministratore Unico.

14.2 Autonomia finanziaria dell’OdV

Per poter esercitare pienamente le proprie funzioni, l’OdV di CA.FI.MA. S.p.A. dispone non solo di autonomi poteri d’iniziativa e di controllo, ma anche di adeguate risorse finanziarie, sulla base di un eventuale preventivo, approvato dall’Amministratore Unico e su proposta dell’OdV stesso, che si vincola all’obbligo di rendicontazione. In presenza di situazioni eccezionali od urgenti, l’OdV può impegnare risorse eccedenti la propria autonomia di spesa, ma in tal caso deve darne immediata e dettagliata comunicazione.

14.3 Indipendenza dell’OdV

L’OdV ha accesso a tutte le informazioni ed alla documentazione necessaria per effettuare le verifiche programmate in esecuzione dell’attività di controllo prevista nel Modello. A tal fine, l’OdV non costituisce un organo subordinato al vertice aziendale, bensì un organo dotato di indipendenza nell’esecuzione dell’attività di controllo. Per questo motivo, il nuovo organigramma aziendale prevede l’inserimento dell’OdV in esame come unità di staff in una posizione assolutamente svincolata dalla linea gerarchica, con funzioni di report solo ai massimi livelli aziendali della Società. A questa collocazione, si associa la non attribuzione di compiti che, rendendo l’Organismo partecipe di decisioni ed attività operative, ne minerebbero l’obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello.

Data la composizione mista dell’Organismo di Vigilanza di CA.FI.MA. S.p.A., non essendo esigibile dai componenti di provenienza interna una totale indipendenza dall’ente, il grado di indipendenza dell’Organismo dovrà essere valutato nella sua globalità.

Per la disciplina dettagliata delle proprie attività, di seguito descritte, l’OdV adotta un regolamento interno, non soggetto all’approvazione da parte di altri organi societari.

14.4 Professionalità dell’OdV

L’OdV di CA.FI.MA. S.p.A. possiede il bagaglio di strumenti e tecniche specialistiche per poter svolgere l’attività assegnata.

L’OdV  è in grado infatti di avvalersi sia di un approccio “ispettivo” –volto ad accertare come si sia potuto verificare un reato e chi lo abbia commesso a posteriori– sia di un approccio “consulenziale”, volto all’adozione delle Misure più idonee a prevenire, con ragionevole certezza, la commissione dei reati medesimi.

I due approcci adoperati si fondano su tecniche quali: campionamento statistico; analisi e valutazione dei rischi; misure per il loro contenimento (procedure autorizzative; meccanismi di contrapposizione di compiti; ecc.); flow-charting di procedure e processi per l’individuazione dei punti di debolezza; intervista e di elaborazione di questionari; elementi di psicologia;  metodologie per l’individuazione di frodi; ecc.

Inoltre, l’OdV ha le competenze giuridiche – ed in particolare di diritto penale- necessarie per costruire un sistema idoneo alla prevenzione dei reati.

A questo riguardo, per quanto concerne le tematiche di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, l’Odv si avvale di tutte le risorse attivate per la gestione dei relativi aspetti (RSPP – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ASPP – Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, Medico Competente, addetti primo soccorso, etc.)

14.5 Compiti e attività

In ossequio al dettato di legge ed in conformità alle Linee Guida emanate da Confindustria, l’OdV è chiamato a verificare l’adeguatezza e l’effettività del Modello e del Codice Etico, curarne l’aggiornamento, vigilare sulla relativa applicazione, effettuare analisi periodiche sulle singole componenti degli stessi, nonché assicurare l’effettività dei flussi di informazioni tra gli organi direttivi, l’OdV stesso e le funzioni aziendali, e segnalare le violazioni eventualmente accertate.

La compiuta esecuzione dei propri compiti da parte dell’OdV costituisce elemento essenziale affinché la Società possa usufruire dell’esimente prevista dal Decreto.

L’Organismo è dotato di tutti i poteri necessari per assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello Organizzativo adottato da CA.FI.MA. S.p.A., secondo quanto stabilito dall’art. 6 del Decreto 231, e segnatamente per l’espletamento dei seguenti compiti:

  • vigilanza sull’effettività del Modello, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il Modello istituito;
  • disamina in merito all’adeguatezza del Modello, ossia della sua reale (e non meramente formale) capacità di prevenire, in linea di massima, i comportamenti non voluti;
  • analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
  • cura del necessario aggiornamento in senso dinamico del Modello, nell’ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti. Tale cura, di norma, si realizza in due momenti distinti ed integrati;
  • presentazione di proposte di adeguamento del Modello verso gli organi/funzioni aziendali in grado di dare loro concreta attuazione nel tessuto aziendale. A seconda della tipologia e della portata degli interventi, le proposte saranno dirette verso i Responsabili di Area e le altre funzioni coinvolte nei processi sensibili o, in taluni casi di particolare rilevanza, verso l’AU;
  • follow-up, ossia verifica dell’attuazione e dell’effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.

Pertanto, una volta implementato ed avviato a regime il Modello di CA.FI.MA. S.P.A. spetterà all’OdV:

  • verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio reato e l’adeguatezza dei punti di controllo, al fine di adeguarle ai mutamenti delle attività e/o della struttura aziendale. A tal fine, all’OdV devono essere segnalate da parte del management e da parte degli addetti alle attività di controllo, nell’ambito delle singole funzioni, le eventuali situazioni che possono esporre l’Azienda al rischio di reato. Tutte le comunicazioni dovranno essere redatte esclusivamente in forma scritta;
  • effettuare verifiche periodiche, sulla base di un programma annuale, normalmente condiviso con l’AU, volte all’accertamento di quanto previsto dal Modello.

In particolare, l’OdV dovrà verificare:

  • che le procedure di controllo siano poste in essere e documentate in maniera conforme;
  • che i principi etici siano rispettati;
  • l’adeguatezza e l’efficacia del Modello nella prevenzione dei reati contemplati dal Decreto.

14.6. Obblighi dell’OdV

L’OdV mantiene una linea di reporting annuale, nei confronti dell’AU e del Collegio Sindacale.

L’OdV propone all’AU, sulla base delle criticità riscontrate, le azioni correttive ritenute adeguate al fine di migliorare l’efficacia del Modello.

L’OdV dovrà segnalare all’AU, con immediatezza e dopo aver raccolto tutte le informazioni ritenute necessarie, quelle violazioni accertate del Modello che possano comportare l’insorgere di una responsabilità in capo all’Ente.

Gli incontri con gli organi cui l’OdV riferisce devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dall’OdV.

Il Collegio sindacale o il Sindaco Unico e l’AU hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l’OdV il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi per motivi urgenti.

Il Collegio Sindacale o il Sindaco Unico è interlocutore istituzionale dell’OdV, nel caso in cui siano riscontrati rilievi critici e fatti anomali che coinvolgano l’amministratore unico.

L’OdV riceverà, inoltre, flussi informativi attinenti i dati di bilancio.

14.7 Obblighi verso l’OdV

L’Organismo di Vigilanza deve essere informato tramite la specifica procedura di whistleblowing in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della CA.FI.MA. S.p.A. ai sensi del D.Lgs. 231/2001 mediante apposite segnalazioni da parte dei dipendenti, degli Organi Sociali, dei fornitori, dei consulenti e dei soggetti in genere con cui la Società intrattiene rapporti. I segnalanti in buona fede saranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell’identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate in mala fede.

Le comunicazioni all’OdV possono essere effettuate anche tramite l’indirizzo e-mail odv231@scini.com. Alla casella di posta elettronica contrassegnata dal presente indirizzo accedono, con credenziali di autenticazione individuali, i soli membri dell’OdV.

Oltre alle segnalazioni relative ad inadempienze di carattere generale che potrebbero ingenerare responsabilità della Società ai sensi del D.Lgs. 231/01, devono essere obbligatoriamente ed immediatamente trasmesse all’OdV:

  • i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati-presupposto previsti dal D. Lgs. 231/2001;
  • le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dallo stesso Decreto;
  • i rapporti eventualmente preparati dai responsabili delle funzioni aziendali nell’ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all’osservanza delle norme del D.Lgs. 231/2001;
  • le notizie relative ai procedimenti disciplinari originati dalla violazione delle prescrizioni contenute nei Protocolli predisposti ex D. Lgs. 231/01 o per violazione del Codice Etico e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i dipendenti) ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti comprendenti le relative motivazioni.

Nei singoli protocolli, posti a presidio delle aree a rischio, sono specificamente formalizzati i flussi informativi (report) sull’andamento delle relative attività, oggetto di invio periodico all’OdV da parte delle funzioni aziendali coinvolte.

15. la procedura di whistleblowing

L’Organismo di Vigilanza è l’organo preposto dalla Società al compito specifico di ricevere analizzare, verificare e gestire (anche con l’eventuale supporto di altre funzioni aziendali), le segnalazioni, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 6, comma 2-bis, del D.Lgs. 231/2001 e alle disposizioni del  Decreto Legislativo n. 24 del 10/3/2023, che ha recepito in via definitiva la Direttiva (UE) 2019/1937 in materia di “whistleblowing”

A tal fine, l’OdV adotta una procedura di gestione delle segnalazioni “protette”, autonomo e distinto rispetto a quello di gestione dei flussi informativi periodici richiesti alle funzioni aziendali oggetto del paragrafo precedente.

Inoltre, al fine di garantire la riservatezza delle informazioni così acquisite e la protezione dei dati personali dei segnalanti e dei segnalati da ogni forma di indebita cognizione infra-aziendale, l’AU ha approvato con atto organizzativo

·         l’acquisto di una licenza d’uso del software “Easy W” dalla società Eivec srl

·         l’adozione di tale software come procedura organizzativa funzionale agli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo n. 24 del 10/3/2023,

·         l’abilitazione dell’Odv come soggetto deputato alla gestione delle segnalazioni mediante l’utilizzo della procedura prevista nel software.

 15.1 Tutela del segnalante e del segnalato

In conformità ai principi di riferimento del Modello e del Codice Etico, l’autore della segnalazione non può subire alcun pregiudizio, per la segnalazione effettuata in buona fede, anche nel caso in cui, a seguito del successivo approfondimento di indagine, essa risulti infondata. In particolare, la Società ha l’obbligo di proteggere il segnalante da qualsiasi azione discriminatoria e ritorsiva conseguente alla segnalazione, quali ad esempio il demansionamento, il mobbing e il licenziamento. Viceversa, sarà compito della Società attivare le procedure interne per la valutazione dell’applicabilità di sanzioni disciplinari a carico del segnalatore che effettua, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelino infondate. Allo stesso modo, la Società ha l’obbligo di tutelare la riservatezza dell’identità dei soggetti segnalati, salvi gli obblighi di legge, nonché di sanzionare chiunque violi le misure poste a tutela della riservatezza del segnalante o del segnalato durante la fase di accertamento delle responsabilità. A tali fini, il codice disciplinare incluso nel presente Modello prevede una sezione dedicata specificamente alle sanzioni apprestate dalla Società a carico dei trasgressori del sistema di segnalazione di cui al presente Modello.

15.2 Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni report, informazione, segnalazione e/o valutazione delle stesse, previsti dal Modello, sono conservate dall’OdV in appositi archivi custoditi presso la Società, nel rispetto delle norme di legge e del presente Modello. Sarà cura dell’OdV assicurare la segregazione dell’archivio delle segnalazioni, rispetto a quello relativo alle altre tipologie di flussi informativi acquisiti dalle funzioni aziendali.

16. SISTEMA DISCIPLINARE

Dalla lettura dell’art. 6, II comma, lett. e) del Decreto 231 si evince che la definizione di un adeguato sistema sanzionatorio costituisce un requisito essenziale del Modello ai fini dell’esimente della responsabilità della Società.

L’importanza del sistema disciplinare è avvalorata anche delle Linee Guida di Confindustria che affermano: ”un punto qualificante nella costruzione del Modello è costituito dalla previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del Codice Etico, nonché delle procedure previste dal modello. Simili violazioni ledono, infatti, il rapporto di fiducia instaurato con l’ente e devono di conseguenza comportare azioni disciplinari, a prescindere dall’eventuale instaurazione di un giudizio penale nei casi in cui il comportamento costituisce reato”.

CA.FI.MA. S.p.A. adotta un sistema di sanzioni commisurate alla violazione e dotate di deterrenza, applicabili in caso di violazione delle regole di cui al presente Modello, al fine di rendere efficiente l’azione di presidio dell’OdV e di garantire l’effettività del Modello stesso.

Tale sistema disciplinare si rivolge a tutti i dipendenti di CA.FI.MA. S.p.A. con qualsivoglia funzione e qualifica, nonché, ai professionisti che (in forma individuale o quali componenti di un’Associazione professionale) erogano prestazioni nell’interesse della Società, ai collaboratori, agli amministratori, ai sindaci, ai procuratori, ai consulenti, ai fornitori ed, infine, a qualsiasi soggetto che operi in nome e per conto della Società.

CA.FI.MA. S.p.A. non accetta nessun comportamento e/o omissione in violazione delle disposizioni del presente Modello, anche se compiuto nell’interesse e/o a vantaggio della Società.

Conseguentemente ogni atto posto in essere, nonostante le contrarie disposizioni del Modello, costituirà oggetto di intervento ai sensi del presente sistema, fatta salva l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 7 Legge n. 300/70 (c.d. Statuto dei Lavoratori).

CA.FI.MA. S.p.A. adotta un sistema sanzionatorio del tutto autonomo e indipendente dal sistema sanzionatorio esterno (penale o amministrativo), in quanto è diretto a sanzionare chiunque violi una norma del Modello organizzativo o assuma comportamenti contrari ai principi del Codice Etico, sebbene dalla violazione scaturisca o meno la commissione di un reato.

Per quanto concerne l’accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l’applicazione delle sanzioni, i poteri già conferiti – nell’ambito delle rispettive competenze – ai singoli Organi/Direzioni aziendali restano immutati.

In particolare, sono in tal senso abilitati:

  • L’Amministratore Unico per le infrazioni al Modello commesse dai consulenti esterni e procuratori speciale;
  • i Responsabili delle varie aree per le infrazioni al Modello commesse dal personale e da collaboratori esterni (fornitori e consulenti).

Per quanto riguarda le violazioni accertate dall’OdV, esso provvederà a segnalarle all’AU proponendo l’adozione di adeguati provvedimenti sanzionatori.

16.1 Violazioni da parte di soggetti apicali

Le norme ed i principi contenuti nel Codice Etico, nel Modello e nei protocolli ad esso connessi devono essere rispettati, in primo luogo, dai soggetti che rivestono, in seno alla compagine societaria di CA.FI.MA. S.p.A., una posizione “apicale”.

A norma dell’art. 5, I comma, lett. a) del Decreto, rientrano in questa categoria le persone “che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale”, nonché i soggetti che “esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo” dell’Ente.

In tale contesto, assume rilevanza, in primis, la posizione dell’AU, e dei componenti degli organi di controllo della Società.

CA.FI.MA. adotta l’azione e/o il provvedimento ritenuto più adeguato, fino alla revoca dell’incarico nei casi più gravi – e salva eventuale ratifica da parte dell’AU – in relazione a possibili violazioni delle norme del Modello, indicate a titolo esemplificativo nella tabella che segue (§ 14. 3).

Le violazioni del presente Modello commesse con dolo dai soggetti in posizione apicale determinano in ogni caso la decadenza dalla carica e da qualsiasi diritto di natura economica.

Per tali soggetti, le inosservanze al Codice Etico, al presente Modello ed ai connessi protocolli, costituisce lesione del rapporto di fiducia instaurato con la Società, nonché violazione degli obblighi di diligenza e fedeltà del lavoratore di cui agli artt. 2104 e 2105 cod. civ., determinando l’esercizio da parte della Società dell’azione e/o del provvedimento ritenuto più adeguato, fino alla risoluzione – nei casi più gravi – del rapporto a norma di legge e/o di CCNL di categoria. Il criterio di proporzionalità tra violazione e sanzione è indicato, a titolo esemplificativo, nella tabella delle infrazioni 231 che segue (§ 14. 3).

16.2 Violazioni da parte dei “sottoposti”  (personale dipendente sia amministrativo che marittimo ed outsourcers).

Le violazioni del Codice Etico – del presente Modello o dei connessi protocolli – da parte del personale dipendente della Società o degli outsourcers, comportano l’esercizio da parte di CA.FI.MA. S.p.A. dell’azione e/o del provvedimento ritenuto più adeguato, fino alla risoluzione del rapporto a norma di legge e/o di CCNL, nei casi più gravi.

I provvedimenti disciplinari debbono essere adottati in conformità all’art. 7 della Legge n. 300/70, e nel pieno rispetto delle procedure ivi stabilite, nonché nel rispetto, da parte del datore di lavoro, dei principi generali di diritto vigenti in materia di immediatezza, contestualità ed immodificabilità della contestazione disciplinare.

Il Sistema disciplinare si applica, previo inserimento di apposite clausole nei relativi contratti, a tutti i soggetti – anche diversi dal personale inquadrato in organico – che sono comunque tenuti al rispetto del Codice Etico, del Modello e dei connessi protocolli in virtù della funzione svolta per conto di CA.FI.MA. S.p.A., indipendentemente dalla tipologia contrattuale applicata.

Nell’ambito di tale categoria rientrano:

  • tutti coloro che intrattengono con CA.FI.MA. S.p.A. un rapporto di lavoro di natura non subordinata (a.e., i collaboratori a progetto o i consulenti);
  • i procuratori ed ogni altro soggetto che operi in nome e per conto della società.

L’applicazione delle relative sanzioni ha luogo sulla base dei criteri di proporzionalità e secondo la graduazione specificata nella tabella delle infrazioni 231 di cui al 14.3

Resta salva l’eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla società, come nel caso di applicazione da parte del Giudice delle misure previste dal D. Lgs. 231/2001.

16.3 Informazione e pubblicità ed interrelazione con il sistema di informazione-formazione

CA.FI.MA. S.p.A. al fine di disporre di un idoneo Modello 231 ha, inoltre, stabilito una profonda interrelazione tra il sistema disciplinare e quello informativo-formativo, non limitandosi quindi al solo rispetto dell’art. 7 della legge 300/1970, in base al quale “le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in un luogo accessibile a tutti”.

Di primaria importanza nella corretta definizione del sistema disciplinare è la predisposizione di un Presidio di informazione e di controllo del livello di conoscenza dello stesso, al fine di consentire che tutto il personale di CA.FI.MA. S.p.A sia in grado di comprendere quali siano i “principi 231” da rispettare per non incorrere in un provvedimento di natura disciplinare. A tal fine, la società adotta un sistema disciplinare, schematizzato nella tabella di cui a precedente paragrafo, dove è stabilito in modo specifico la corrispondenza tra singole violazioni dell’apparato 231 e la relativa sanzione. Tale sistema sarà oggetto di formazione 231 che la società periodicamente effettuerà.

16.4. Tabella delle infrazioni 231 e criteri di commisurazione delle sanzioni

CA.FI.MA. S.p.A. ha individuato nell’allegato alcune tipologie di infrazioni al sistema 231 alle quali sono associate sanzioni, mutuate dai CCNL applicati in azienda, irrogabili, con le dovute peculiarità e graduazioni, nei confronti di tutti i destinatari del presente Modello.

La sanzione adottata deve essere, in ogni caso, commisurata all’infrazione, nella logica di bilanciamento tra condotta trasgressiva e conseguenza disciplinare, sulla base dei seguenti parametri: altre particolari circostanze in cui si è manifestata l’infrazione.